LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 14-08-1997
REGIONE UMBRIA

Disciplina delle attività agrituristiche.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 39
del 20 agosto 1997

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27  

Allegato 1:
Allegato  

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale UMBRIA Numero 4 del 1998 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale UMBRIA Numero 4 del 1998 Articolo 7

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale UMBRIA Numero 3 del 1999 Articolo 110

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale UMBRIA Numero 37 del 1999

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale UMBRIA Numero 18 del 2001

Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 3

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale UMBRIA Numero 37 del 1999 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale UMBRIA Numero 37 del 1999 Articolo 5

             (Strutture e requisiti igienico-sanitari).
    l.  Possono  essere  utilizzati per le attività  agrituristiche i
locali siti nell'abitazione dell'imprenditore  agricolo  ubicata  nel
fondo. Possono, altresì , essere utilizzati:
    a) gli edifici o parti di essi non più  necessari alla conduzione
dell'azienda;
    b)  gli annessi in muratura, non più  necessari per la conduzione
dell'azienda,  purchè   destinati  ad  integrazione  o  completamento
dell'attività    svolta   negli  edifici  o  nei  locali  come  sopra
individuati.
    2. Ove il fondo ne sia sprovvisto, sono utilizzabili gli  edifici
adibiti  ad  abitazione  dell'imprenditore  agricolo, purchè  ubicati
nelle zone di prevalente interesse agrituristico di cui all'art. 5 ed
i  terreni  ricadano  nello  stesso  comune  o  comune  limitrofo   e
l'edificio sia strettamente connesso con l'attività  agricola svolta.
    3.  Le  strutture  di  cui  ai  precedenti  commi  possono essere
utilizzate se esistenti nell'azienda  prima  dell'entrata  in  vigore
della  presente  legge. E' fatto salvo l'utilizzo di "centri servizi"
realizzati in conformità  delle norme urbanistiche in vigore  per  le
necessità  delle aziende agrituristiche associate.
    4. Gli interventi consentiti sugli edifici da utilizzarsi ai fini
agrituristici   sono   quelli  di  ristrutturazione,  di  restauro  e
risanamento conservativo previsti dalle norme urbanistiche in vigore.
Nella  realizzazione  di  detti  interventi   vanno   rispettate   le
caratteristiche   architettoniche   e  strutturali  degli  edifici  e
utilizzati materiali analoghi che mantengano l'aspetto  tipico  delle
costruzioni rurali umbre.
    5.  Gli alloggi e i locali destinati all'uso agrituristico devono
possedere i requisiti strutturali ed igienico- sanitari previsti  dal
regolamento  edilizio  comunale  per  i  locali di civile abitazione,
tenuto  conto  delle  caratteristiche  di  ruralità   degli   edifici
interessati.
    6.  Per  la  realizzazione  degli  interventi  di cui al comma 4,
possono essere ammesse deroghe ai  regolamenti  edilizi  in  funzione
delle   caratteristiche   strutturali   e   della   tipologia  rurale
dell'edificio, con particolare riferimento ai limiti di altezza ed ai
rapporti di illuminazione previsti dal  regolamento  comunale  per  i
locali di civile abitazione.
    7.  Le camere devono avere sufficiente aerazione ed illuminazione
e le pareti essere tinteggiate periodicamente in modo adeguato.
    8. Nell'ambito degli  alloggi  agrituristici  sono  assicurati  i
seguenti servizi:
    a)  cambio  o  fornitura  della  biancheria  almeno  due volte la
settimana e comunque all'arrivo di nuovi ospiti;
    b) pulizia delle camere, almeno due  volte  la  settimana  o,  se
lasciata   alla   cura   del   cliente,   la   messa  a  disposizione
dell'attrezzatura necessaria;
    c)  un locale bagno completo ogni quattro posti letto non serviti
da locale bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo;
    d) una linea telefonica con apparecchio di uso comune;
    e) una cassetta medica con materiale di pronto soccorso; nel caso
di ospitalità  in appartamenti dovrà   essere  fornita  una  cassetta
medica di pronto soccorso per ognuno di essi.
    9.  Ai  fini  del superamento e della eliminazione delle barriere
architettoniche si applicano i seguenti criteri:
    a) fino a dieci posti letto è  fatto esclusivo  obbligo,  per  le
nuove costruzioni di rendere accessibili i servizi essenziali a tutti
i cittadini non normodotati;
    b) oltre i dieci posti letto si applicano i principi ed i criteri
previsti  dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, dal D.M. 14 giugno 1989,
n. 236 e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    10. La capacità  ricettiva massima dell'azienda  agricola  e  dei
"centri  servizi"  è   di  trenta posti letto, sia che l'attività  si
svolga su uno o più  fabbricati.
    11. I punti ristoro devono prevedere non  più   di  due  posti  a
sedere  per ogni posto letto autorizzato e deve essere assicurata una
superficie minima di mq. 1,5 per ogni posto a sedere, salvo  che  per
le aree individuate nel programma regionale di cui al successivo art.
17 dove è  consentita la sola somministrazione dei pasti. Il suddetto
limite  può   essere  altresì   superato  per  le scolaresche e per i
gruppi di studio in visita all'azienda.
    12. I centri servizi e le aziende associate possono usufruire dei
posti a sedere per la somministrazione dei pasti non utilizzati dalle
singole aziende associate.
    13.  Le  piscine,  di  superficie  inferiore  a  mq.  150  e  con
profondità   massima  dell'acqua  non superiore a cm.   140, presenti
nell'azienda  agrituristica,  a  disposizione  esclusivamente   degli
alloggiati, sono considerate ad uso privato.

 
Note:

          Note all'art. 3, comma 9, lett. b):
              - La legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante "Disposizioni
          per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
          architettoniche negli edifici privati", è  pubblicata nella
          G.U. n 21 del 26 gennaio 1989.
              -  Il D.M. 14 giugno 1989, n.236, recante "Prescrizioni
          tecniche   necessarie   a    garantire    l'accessibilità ,
          l'adattabilità   e la visitabilità  degli edifici privati e
          di   edilizia   residenziale   pubblica   sovvenzionata   e
          agevolata,  ai  fini  del  superamento  e dell'eliminazione
          delle barriere architettoniche",  è   pubblicato  nel  S.O.
          alla G.U. n. 145 del 23 giugno 1989.
              -  La  legge  5  febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-
          quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
          delle persone handicappate", è  pubblicata  nel  S.O.  alla
          G.U. n. 39 del 17 febbraio 1992.


 

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 13 del 1989

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 236 del 1989

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 104 del 1992

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