LEGGE REGIONALE N. 28 DEL
14-08-1997
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Il Consiglio
regionale ha approvato. |
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ARTICOLO 3
(Strutture e requisiti igienico-sanitari). l. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo. Possono, altresì , essere utilizzati: a) gli edifici o parti di essi non più necessari alla conduzione dell'azienda; b) gli annessi in muratura, non più necessari per la conduzione dell'azienda, purchè destinati ad integrazione o completamento dell'attività svolta negli edifici o nei locali come sopra individuati. 2. Ove il fondo ne sia sprovvisto, sono utilizzabili gli edifici adibiti ad abitazione dell'imprenditore agricolo, purchè ubicati nelle zone di prevalente interesse agrituristico di cui all'art. 5 ed i terreni ricadano nello stesso comune o comune limitrofo e l'edificio sia strettamente connesso con l'attività agricola svolta. 3. Le strutture di cui ai precedenti commi possono essere utilizzate se esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della presente legge. E' fatto salvo l'utilizzo di "centri servizi" realizzati in conformità delle norme urbanistiche in vigore per le necessità delle aziende agrituristiche associate. 4. Gli interventi consentiti sugli edifici da utilizzarsi ai fini agrituristici sono quelli di ristrutturazione, di restauro e risanamento conservativo previsti dalle norme urbanistiche in vigore. Nella realizzazione di detti interventi vanno rispettate le caratteristiche architettoniche e strutturali degli edifici e utilizzati materiali analoghi che mantengano l'aspetto tipico delle costruzioni rurali umbre. 5. Gli alloggi e i locali destinati all'uso agrituristico devono possedere i requisiti strutturali ed igienico- sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione, tenuto conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici interessati. 6. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4, possono essere ammesse deroghe ai regolamenti edilizi in funzione delle caratteristiche strutturali e della tipologia rurale dell'edificio, con particolare riferimento ai limiti di altezza ed ai rapporti di illuminazione previsti dal regolamento comunale per i locali di civile abitazione. 7. Le camere devono avere sufficiente aerazione ed illuminazione e le pareti essere tinteggiate periodicamente in modo adeguato. 8. Nell'ambito degli alloggi agrituristici sono assicurati i seguenti servizi: a) cambio o fornitura della biancheria almeno due volte la settimana e comunque all'arrivo di nuovi ospiti; b) pulizia delle camere, almeno due volte la settimana o, se lasciata alla cura del cliente, la messa a disposizione dell'attrezzatura necessaria; c) un locale bagno completo ogni quattro posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo; d) una linea telefonica con apparecchio di uso comune; e) una cassetta medica con materiale di pronto soccorso; nel caso di ospitalità in appartamenti dovrà essere fornita una cassetta medica di pronto soccorso per ognuno di essi. 9. Ai fini del superamento e della eliminazione delle barriere architettoniche si applicano i seguenti criteri: a) fino a dieci posti letto è fatto esclusivo obbligo, per le nuove costruzioni di rendere accessibili i servizi essenziali a tutti i cittadini non normodotati; b) oltre i dieci posti letto si applicano i principi ed i criteri previsti dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. 10. La capacità ricettiva massima dell'azienda agricola e dei "centri servizi" è di trenta posti letto, sia che l'attività si svolga su uno o più fabbricati. 11. I punti ristoro devono prevedere non più di due posti a sedere per ogni posto letto autorizzato e deve essere assicurata una superficie minima di mq. 1,5 per ogni posto a sedere, salvo che per le aree individuate nel programma regionale di cui al successivo art. 17 dove è consentita la sola somministrazione dei pasti. Il suddetto limite può essere altresì superato per le scolaresche e per i gruppi di studio in visita all'azienda. 12. I centri servizi e le aziende associate possono usufruire dei posti a sedere per la somministrazione dei pasti non utilizzati dalle singole aziende associate. 13. Le piscine, di superficie inferiore a mq. 150 e con profondità massima dell'acqua non superiore a cm. 140, presenti nell'azienda agrituristica, a disposizione esclusivamente degli alloggiati, sono considerate ad uso privato. Note all'art. 3, comma 9, lett. b): - La legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", è pubblicata nella G.U. n 21 del 26 gennaio 1989. - Il D.M. 14 giugno 1989, n.236, recante "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità , l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche", è pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 145 del 23 giugno 1989. - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge- quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", è pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 39 del 17 febbraio 1992.
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